Il decreto legge dell’8 aprile 2020 prevede che il Ministero dell’Istruzione possa predisporre diverse misure in deroga alla normativa vigente, relative a tutta una serie di attività che si svolgono di norma nel periodo conclusivo dell’anno scolastico, come ad esempio la valutazione finale degli alunni e gli esami di Stato.
Tra le misure del decreto una riguarda l’adozione dei libri di testo.
L’articolo 2, comma 1 lettera d) del decreto suddetto, prevede quanto segue:
Con una o piu’ ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
d) all’eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell’articolo 1, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Cosa significa questo?
Il decreto prevede che nell’ipotesi in cui si verifichi la condizione descritta all’articolo 1 comma 4, e cioè “Nel caso in cui l’attivita’ didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020…” ipotesi che, visti i pareri espressi dall’ Istituto Superiore di Sanità, diviene sempre di più una certezza, l’ordinanza del Ministro prevederà la conferma dei libri di testo adottati per l’a.s. 2019/20.
Pertanto per la scuola primaria ne deriva quanto segue:
- Le classi prime e quarte per l’anno scolastico 2020/2021 utilizzeranno gli stessi testi utilizzati rispettivamente dalle classi prime e quarte del corrente anno scolastico.
- Le classi seconde, terze e quinte per l’anno scolastico 2020/2021 proseguiranno normalmente con gli scorrimenti dei testi adottati nel corrente anno scolastico.